Art. 12.
(Accesso ed esami).

      1. Alla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale si accede mediante esame di ammissione, mirante a comprovare una conoscenza elementare della teoria e pratica musicale o coreutica analoga a quella prevista dall'esame finale di cui all'articolo 9, comma 3. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
      2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame finale.
      3. L'esame di Stato finale, oltre alla conoscenza delle materie di didattica generale, accerta il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove scritte e orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relativa a strumento, canto o danza.
      4. La scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di compimento inferiore della didattica musicale o coreutica.